Nuova definizione delle criptovalute

Nuova definizione delle criptovalute

Nuova definizione delle criptovalute

Ottime novità, abbiamo una nuova definizione di cripto valute secondo il nuovo decreto legislativo 184/2021 che cambia notevolmente un po di cose ,o perlomeno cambia le cose soprattutto per tutti quei commercialisti che in tutti questi mesi e negli ultimi anni hanno assecondato i deliri di onnipotenza dell'agenzia delle entrate.

Parliamo di questo nuovo decreto legislativo 184/2021 inn relazione alla imposta sostitutiva del 26%.

Come sapete l'agenzia delle entrate negli ultimi anni ha rilasciato tutta una serie di risposte ai vari interpelli e ha cercato di fare il suo sporco lavoro la cosa più importante per loro era incassare l'imposta sostitutiva del 26% che là che si applica sulle plusvalenze generate per chi detiene più di 51.000 euro per più di sette giorni lavorativi.

Come era riuscita a pilotare verso questo 26%, beh aveva equiparato le criptovalute a valute estere, ovvero attività finanziarie.

Il perché è evidente, doveva incassare il 26%, ma c'è di più perché i commercialisti per assecondare i loro amici dell'agenzia delle entrate, non facevano pagare il 26% d'imposta sostitutiva solo in caso del famoso “cash out” cioè dal prelievo dal wallet in euro per portarlo sul conto corrente bancario, ma perfino su ogni tipo di operazione.

Nuova definizione delle criptovalute

Quindi se tu fai operazione di trading tu devi pagare sempre tutto, poi arriva questo nuovo decreto il 184/2021 che da una nuova definizione di valuta virtuale.

Valuta virtuale una rappresentazione di valore digitale che non è emessa è garantita o garantita da una banca centrale o da ente pubblico, non è legata necessariamente ad una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e che può essere trasferita memorizzata è scambiata elettronicamente”

Cioè questa ci sta dicendo che la valuta virtuale non possiede lo status giuridico di valuta o denaro quindi ci sta dicendo che le criptovalute non sono tassabili, non si devono tassare i proventi da cessione a pronti, questo perché come molti di voi sapete le criptovalute sono un ibrido, sono un mezzo di pagamento e infatti in questo decreto si parla proprio di mezzo di scambio che viene trasferita memorizzata è scambiata elettronicamente ma dice di più, cioè non è legata ad una valuta legalmente istituita dice cioè non è legata a nessun dollaro, euro o quant'altro, non è emessa o garantita da una banca centrale, pertanto per tutte queste cose non è equiparabile alla valuta estera, non può applicarsi cioè l'articolo 67 del tuir.

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